La diligenza del medico nell’adempimento della sua prestazione professionale dev’essere valutata assumendo a parametro non la condotta del buon padre di famiglia ma quella del debitore qualificato, ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c. (In applicazione del riportato principio, la S.C. ha ritenuto non correttamente motivata la sentenza di merito la quale aveva escluso la responsabilità del ginecologo per danni neurologici patiti dal neonato in occasione del parto, senza valutare se il ginecologo potesse essere ritenuto responsabile per avere indirizzato la gestante presso una struttura (privata) carente di un centro di rianimazione neonatale, per aver omesso di adottare un programma di adeguato monitoraggio cardiotocografico, nonostante l’esistenza di sintomi di sofferenza fetale, e per aver omesso di vigilare sulla tempestività delle cure somministrate al neonato dal neonotalogo-pediatra e dall’anestesista rianimatore, presenti al parto).
Cassazione civile, sez. III, 1 febbraio 2011, n. 2334